Art. 6.
(Incentivi alla stabilizzazione dei precari).

      1. Per la stabilizzazione e la riqualificazione dei lavoratori precari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) aggiornamento della banca dati per il censimento dei precari, delle posizioni lavorative, della formazione e dell'esperienza lavorativa;

          b) nel rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa per il personale stabiliti dal Patto di stabilità e crescita, creazione di una riserva del 30 per cento delle assunzioni nella pubblica amministrazione nel prossimo triennio, a favore di soggetti censiti nel bacino dei precari;

          c) nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'inserimento, quale criterio prioritario, della capacità dell'appaltatore di assorbire lavoratori provenienti dal bacino dei precari per l'intera durata dell'appalto, o a tempo indeterminato, prevedendo, sia per il contratto a termine che per l'assunzione a tempo indeterminato, sgravi contributivi in misura equivalente a quelli

 

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previsti per l'assunzione di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità;

          d) l'introduzione di norme che prevedano la perdita del sussidio stabilito per il lavoro temporaneo, ivi compreso quello relativo ai lavori socialmente utili, nonché della maggiorazione del trattamento previdenziale o dell'assegno sociale di cui all'articolo 5 quando il soggetto rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore; quando non accetti l'offerta di un lavoro a tempo determinato o indeterminato proveniente da un datore di lavoro a una distanza non superiore a 50 chilometri dal domicilio fiscale del lavoratore.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.